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Ordinanza — n. 40428/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40428/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO MICHELE nato a ACERRA il 19/11/1993 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17730/24 D'Alessandro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, là dove ha rappresentato che, a fronte di autorizzazione per recarsi a una visita medica, l'imputato è stato reperito all'inaugurazione di un centro estetico (v. pag. 3);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 40428/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'altra doglianza - relativa alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è aspecifica poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente inidoneità medica superamento del visto evasione all'obbligo di contribuzione trattamento medico coattivo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
17730/24 D'Alessandro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO MICHELE nato a ACERRA il 19/11/1993 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17730/24 D'Alessandro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, là dove ha rappresentato che, a fronte di autorizzazione per recarsi a una visita medica, l'imputato è stato reperito all'inaugurazione di un centro estetico (v. pag. 3);

Ritenuto che l'altra doglianza - relativa alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è aspecifica poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il