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Ordinanza — n. 40425/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40425/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSENNA AZIZ nato il 24/05/1988 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17704/24 Boussenna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di mancanza di correlazione fra imputazione contestata e sentenza di condanna sono manifestamente infondate dal momento che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto - come nel caso di specie - sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40425/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 17704/24 Boussenna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di mancanza di correlazione fra imputazione contestata e sentenza di condanna sono manifestamente infondate dal momento che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto - come nel caso di specie - sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena sviamento della giustizia risarcimento per errore giudiziario difesa penale errore essenziale accertamento inesatto dei fatti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSSENNA AZIZ nato il 24/05/1988 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17704/24 Boussenna OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza e lesioni); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di mancanza di correlazione fra imputazione contestata e sentenza di condanna sono manifestamente infondate dal momento che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto - come nel caso di specie - sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602).

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30