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Ordinanza — n. 40423/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Aldo Casarin inadmissible, confirming his conviction for two escape offenses. The appellant argued for a lack of motivation regarding his responsibility and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the second-instance judgment. The decision relied on the established probative framework and the appellant's prior criminal record to justify the denial of leniency and conditional suspension.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on generic, repetitive arguments that fail to challenge the established facts or legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive grounds escape offenses conditional suspension denial evasione all'obbligo di contribuzione verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASARIN ALDO nato a JOHANNESBURG( SUD AFRICA) il 09/04/1964 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 157/RG 17683

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aldo Casarin impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per due condotte di evasione, deducendo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato anche per travisamento della prova, violazione di legge per il diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. I motivi, generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato le condotte di evasione in ordine alle quali non risultano contestazioni né di merito né di diritto essendosi il ricorso limitato ad asserzioni apodittiche. Negli stessi termini la mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena risultano congruamente motivate dalla sentenza impugnata alla luce dei precedenti penali, gravi ed anche specifici, dell'imputato dimostrativi dell'abitualità della sua condotta e tali da escludere la sussistenza dei presupposti giuridici degli istituti richiamati.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora