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Ordinanza — n. 40422/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40422/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLINI KEVIN nato a PESCARA il 24/07/1994 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 156/ RG. 17679 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Cellini avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il delitto di cessione continuata di cocaina nell'arco di cinque anni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena profili che, al contrario, sono stati adeguatamente vagliati, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la sanzione è stata assai contenuta a fronte di condotte protratte per anni e le circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato e vanno applicate quando vi siano elementi positivi, sono state negate con una sufficiente e non illogica motivazione cioè sui due precedenti penali gravanti sull'imputato e sulla condotta contestata; dato atto che il ricorso non si confronta in alcun modo con gli argomenti della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40422/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 156/ RG. 17679 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Cellini avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il delitto di cessione continuata di cocaina nell'arco di cinque anni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena profili che, al contrario, sono stati adeguatamente vagliati, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la sanzione è stata assai contenuta a fronte di condotte protratte per anni e le circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato e vanno applicate quando vi siano elementi positivi, sono state negate con una sufficiente e non illogica motivazione cioè sui due precedenti penali gravanti sull'imputato e sulla condotta contestata; dato atto che il ricorso non si confronta in alcun modo con gli argomenti della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali alleggerimento della pena maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLINI KEVIN nato a PESCARA il 24/07/1994 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 156/ RG. 17679

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Cellini avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il delitto di cessione continuata di cocaina nell'arco di cinque anni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena profili che, al contrario, sono stati adeguatamente vagliati, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la sanzione è stata assai contenuta a fronte di condotte protratte per anni e le circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato e vanno applicate quando vi siano elementi positivi, sono state negate con una sufficiente e non illogica motivazione cioè sui due precedenti penali gravanti sull'imputato e sulla condotta contestata; dato atto che il ricorso non si confronta in alcun modo con gli argomenti della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consiglier