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Ordinanza — n. 40421/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug possession as inadmissible due to genericity and sufficient sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Haouari Faisal inadmissible for lack of specificity. The appellant argued the lower court failed to reclassify his drug possession as a minor offense, but the court noted the original judgment provided detailed reasoning based on the quantity of drugs, the presence of cash, and weighing equipment. Consequently, the court ruled the decision was not arbitrary and fully aligned with established case law, rejecting the appellant's unsubstantiated legal criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible for genericity if the lower court's reasoning is specific, adequate, and non-arbitrary regarding the qualification of the offense, thereby precluding further review on the merits.

Parole chiave

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drug possession sentencing minor offense reclassification inadmissible appeal genericity defect Corte di Cassazione traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Haouari Faisal impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione di 84,93 grammi di cocaina, di 30,62 grammi di hashish e di 0,86 grammi di marjuana.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Haouari Faisal impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAOUARI FAISAL nato a AGRIGENTO il 03/06/1992 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 155/RG 17660

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Haouari Faisal impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per illecita detenzione di 84,93 grammi di cocaina, di 30,62 grammi di hashish e di 0,86 grammi di marjuana. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2.1. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l'importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnica redatta sugli otto reperti sequestrati al ricorrente, disoccupato, pari a centinaia di dosi di più tipi di sostanze stupefacenti e, soprattutto, di cocaina, ma anche la disponibilità di una considerevole somma di denaro in contanti pari a 4.000 C suddivisa in banconote di vario taglio oltre che un bilancino di precisione e la suddivisione in dosi dello stupefacente. La sentenza impugnato ha, dunque, operato una valutazione nient'affatto arbitraria ai fini della qualificazione giuridica del fatto, pienamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, ma completa e congrua, tanto da non renderla sindacabile in questa sede, a fronte della quale il ricorso si limita ad una assertiva critica privati riferimenti giuridici e fattuali.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora Il