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Ordinanza — n. 40416/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40416/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40416/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA GIOVANNI nato a LIPARI il 23/04/1990 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato e udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G. 17400/24 Rapisarda OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40416/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Detto principio, peraltro, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia vizio del consenso validità della clausola arbitrale revoca dell'opposizione ripudiazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA GIOVANNI nato a LIPARI il 23/04/1990 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato e udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G. 17400/24 Rapisarda OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; che, secondo consolidato indirizzo di legittimità, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Detto principio, peraltro, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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