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Ordinanza — n. 40412/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40412/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTARIU IONUT (CUI 03EL49L) nato il 19/04/1993 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17359/24 ROTARIU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4, 5);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40412/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 17359/24 ROTARIU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4, 5);

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale azione civile sanzione sostitutiva ricorso per risarcimento danni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTARIU IONUT (CUI 03EL49L) nato il 19/04/1993 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17359/24 ROTARIU OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4, 5);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa l'aumento applicato per la continuazione con il reato di lesioni è manifestamente infondato dal momento che la Corte argomenta diffusamente in ordine al quantum (v. pag. 5); Ritenuto che anche il terzo motivo, riguardante la mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato dal momento che i criteri che ne hanno sostenuto la non meritevolezza sono stati puntualmente giustificati dalla Corte d'appello con riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de