Italian court dismisses appeal as repetitive argument regarding lack of criminal intent continuity between offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Regna inadmissible due to its repetitive nature. Regna challenged a second-instance judgment that refused to apply the doctrine of criminal intent continuity between two offenses committed months apart. The court ruled that the temporal distance between the acts negated a single criminal design, making the appeal's argument redundant and logically consistent with the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already addressed and resolved by the judgment under review, particularly when the court has correctly excluded criminal intent continuity based on temporal distance between acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGNA FRANCESCO nato a MONCALIERI il 15/01/1980 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 121/RG 17334
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso proposto da Francesco Regna è inammissibile perché reiterativo rispetto all'argomento, coerente e logico, adottato dalla sentenza impugnata che ha escluso di applicare la continuazione tra il delitto contestato in questa sede e quello accertato con la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 13 giugno 2023, per il medesimo reato, per la distanza temporale tra le due condotte, pari a diversi mesi, che esclude il medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024.