Italian Court dismisses appeal as generic complaints lack specific legal arguments and factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Romanazzi's appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual arguments. The appellant criticized the lower court's handling of a request to annul a prosecutor's report, but the court found these complaints to be merely generic enunciations without substantive scrutiny. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are generic, consisting only of mere assertions without specific legal reasoning or factual data supporting the alleged violation of law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANAZZI ASPROMONTE LUIGI nato a TARANTO il 27/11/1990 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17277/24 ROMANAZZI ASPROMONTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura la violazione di legge in relazione alla richiesta di annullamento della denuncia inviata datGiudice per le indagini preliminari al Pubblico Ministero in considerazione delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'udienza di convalida del 3 febbraio 2023 sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso