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Ordinanza — n. 40404/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40404/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40404/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KITARI MOHAMED nato il 17/07/1987 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 107/ RG. 17193 RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kitari MoharAmed avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito)atteso che sbracciare e sferrare un calcio per sottrarsi al controllo degli operanti costituisce pacificamente un atto di resistenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40404/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 17193 RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kitari MoharAmed avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito)atteso che sbracciare e sferrare un calcio per sottrarsi al controllo degli operanti costituisce pacificamente un atto di resistenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità atti impugnabili impedimento di un atto dell'autorità disobbedienza militare aggressione fisica calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KITARI MOHAMED nato il 17/07/1987 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 107/ RG. 17193 RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kitari MoharAmed avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito)atteso che sbracciare e sferrare un calcio per sottrarsi al controllo degli operanti costituisce pacificamente un atto di resistenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera es