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Ordinanza — n. 40401/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBNELAZIZ ABDELKRIM nato il 28/10/1987 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 99/ RG. 17114 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibnelaziz Abdelkrim avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ attesa ea portata minacciosa delle frasi profferite dal ricorrente ai danni degli operanti per ostacolare un atto del loro ufficio - quale la richiesta di esibizione di documenti - a cui, infatti, era seguito un pugno in viso al carabiniere, tanto da rendere inammissibile, anche perché declinata in fatto, la distinzione della condotta di Ibnelaziz in fasi differenti; ritenuto che il secondo motivo il ricorsosi reiterativo di censure già ampiamente esaminate dai Giudici di merito con argomenti logici ed esaurienti con i quali non vi è alcun confronto, continuando a confondere istituti tra loro del tutto differenti quali: la condizione di ubriachezza, i disturbi di personalità e il dolo del delitto, elementi rispetto ai quali la sentenza impugnata offre una logica e puntuale motivazione a pag. 2, con richiamo alla valutazione del Tribunale che ha dato atto degli esiti della perizia; ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della gratuità della violenza esercitata e dei quattro precedenti specifici del ricorrente che la sentenza ha puntualmente evidenziato con argomenti logici ed esaurienti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 17114 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibnelaziz Abdelkrim avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ attesa ea portata minacciosa delle frasi profferite dal ricorrente ai danni degli operanti per ostacolare un atto del loro ufficio - quale la richiesta di esibizione di documenti - a cui, infatti, era seguito un pugno in viso al carabiniere, tanto da rendere inammissibile, anche perché declinata in fatto, la distinzione della condotta di Ibnelaziz in fasi differenti; ritenuto che il secondo motivo il ricorsosi reiterativo di censure già ampiamente esaminate dai Giudici di merito con argomenti logici ed esaurienti con i quali non vi è alcun confronto, continuando a confondere istituti tra loro del tutto differenti quali: la condizione di ubriachezza, i disturbi di personalità e il dolo del delitto, elementi rispetto ai quali la sentenza impugnata offre una logica e puntuale motivazione a pag. 2, con richiamo alla valutazione del Tribunale che ha dato atto degli esiti della perizia; ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della gratuità della violenza esercitata e dei quattro precedenti specifici del ricorrente che la sentenza ha puntualmente evidenziato con argomenti logici ed esaurienti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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difesa penale guida recidiva in stato di ebbrezza facoltà di astenersi dal testimoniare allegazioni di persecuzione contraddittorie traffico aggravato di stupefacenti azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBNELAZIZ ABDELKRIM nato il 28/10/1987 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 99/ RG. 17114

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibnelaziz Abdelkrim avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito/ attesa ea portata minacciosa delle frasi profferite dal ricorrente ai danni degli operanti per ostacolare un atto del loro ufficio - quale la richiesta di esibizione di documenti - a cui, infatti, era seguito un pugno in viso al carabiniere, tanto da rendere inammissibile, anche perché declinata in fatto, la distinzione della condotta di Ibnelaziz in fasi differenti; ritenuto che il secondo motivo il ricorsosi reiterativo di censure già ampiamente esaminate dai Giudici di merito con argomenti logici ed esaurienti con i quali non vi è alcun confronto, continuando a confondere istituti tra loro del tutto differenti quali: la condizione di ubriachezza, i disturbi di personalità e il dolo del delitto, elementi rispetto ai quali la sentenza impugnata offre una logica e puntuale motivazione a pag. 2, con richiamo alla valutazione del Tribunale che ha dato atto degli esiti della perizia; ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della gratuità della violenza esercitata e dei quattro precedenti specifici del ricorrente che la sentenza ha puntualmente evidenziato con argomenti logici ed esaurienti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora Il Pre ide