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Ordinanza — n. 40399/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as arguments were already examined and rejected by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sebastiano Paris inadmissible because the grounds relied upon were already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court noted these require positive factual elements not present in the case, especially given the defendant's dangerous conduct and prior convictions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely a reproduction of arguments already examined and rejected by the lower court, particularly when they concern mitigating circumstances that require positive factual elements absent from the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of rejected arguments generic mitigating circumstances positive factual elements requirement procedural costs award fine fund payment prior convictions danger sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS SEBASTIANO nato a BRESCIA il 22/04/1979 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 92/RG 17044

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

7avu,s.

1. Sebastiano PAtel. impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza deducendo violazione di legge in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto €1194~ti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata a pag. 2 in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta particolarmente pericolosa posta in essere da soggetto pluri-recidivo;

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammend Così deciso il 30 settembre 202