Cassation court dismisses appeal for insult as generic complaints lack legal merit and fail new trial standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it relied on generic grievances already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the conviction for insult based on the presence of witnesses, the non-applicability of specific defenses, and the excessive sentence, arguing these points required fresh consideration. The court ruled that these arguments were merely reproductions of previous legal assessments and did not constitute new grounds for review under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals in cassation are inadmissible when based on generic complaints that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLA ANDREA nato a RAVENNA il 11/11/1990 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 91/Rg 17041
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Passarella avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. emessa con il rito abbreviato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
In particolare, sull'effettiva presenza di più persone, necessarie ai fini della configurazione dell'oltraggio, questa è stata fondata sull'essere avvenuto il fatto alla presenza di altri automobilisti appena sanzionati e passanti sulla pubblica via; ritenuto che anche la censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche Acreiterativa in quanto, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e, nella specie, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione alla luce delle modalità del fatto, avvenuto anche con lancio di denaro agli operanti nonostante il ricorrente si trovasse in sosta vietata, e dei precedenti di Passa rella; ritenuto circa la censurata eccessività della pena /che questa è stata applicata in misura assai contenuta, pari ad un mese e 10 giorni di reclusione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ma non anche la liquidazione delle parti civili in quanto non risulta che abbiano apportato alcun contributo rilevante ai fini della decisione per contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez.
U, ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 set