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Ordinanza — n. 40397/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40397/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANGITANO PATRICK nato a BOLOGNA il 12/05/1970 FATHEDDINE ISAME nato a BOLOGNA il 03/06/1993 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 89/RG 17029

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Game, thtutettl ritenuto chedla sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione riportata alle pagg. 12 e 13 con cui il ricorso non si confronta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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violenza contro le autorità ragione di polizia reati violenti motivi medici atti impugnabili allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su /aistag4;si.-Cr-C-0.14t-r-e~i vizi della motivazione in ordine alla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
12 e 13 con cui il ricorso non si confronta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANGITANO PATRICK nato a BOLOGNA il 12/05/1970 FATHEDDINE ISAME nato a BOLOGNA il 03/06/1993 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 89/RG 17029

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il comune ricorso proposto nell'interesse di Patrick Gangitano e Isame Fatheddine avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di due agenti della polizia municipale; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; c414-é. ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su /aistag4;si.-Cr-C-0.14t-r-e~i vizi della motivazione in ordine alla causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche nella sua forma putativa, e alla configurazione del delitto, apoditticamente denunciati, sebbene la lettura del provvedimento impugnato dimostri, a pagina 11, una congrua argomentazione per escludere l'esistenza di qualsiasi atto arbitrario dei pubblici ufficiali, aggrediti violentemente da entrambi gli imputati solo in ragione dello svolgimento di un legittimo controllo stradale, come dimostrato dalla certificazione medica che ha ulteriormente comprovato le dichiarazioni delle r•a_Cio ft persone offese, obbligate a dire la verità, e le lesioni r`izat-~ da Gangitano, diversamente dalle inattendibili dichiarazioni degli imputati definite dal ricorso "testimonianze";

Game, thtutettl ritenuto chedla sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione riportata alle pagg. 12 e 13 con cui il ricorso non si confronta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Con