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Ordinanza — n. 40396/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40396/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40396/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POIDOMANI MARIO nato a CATANIA il 08/11/1994 SEMINARA FRANCESCO nato a CATANIA il 14/03/1997 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 88/ RG. 17025

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40396/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 17025

Parole chiave

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motivi di cassazione adeguamento della pena riesame della rendita AI assistenza riabilitativa remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: POIDOMANI MARIO nato a CATANIA il 08/11/1994 SEMINARA FRANCESCO nato a CATANIA il 14/03/1997 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 88/ RG. 17025

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Poidomani e Francesco Seminara avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; e ritenuto che il comune ricorso gla inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contestare il contenuto dell'annotazione di polizia di servizio del 31 gennaio 2017 - che descrive la dinamica del delitto di resistenza e lesioni - proponendo una ricostruzione alternativa, già adeguatamente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con piena partecipazione anche del trasportato (pag.5); ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della dei precedenti dei ricorrenti/che la sentenza ha doverosamente evidenziato in assenza di elementi positivi di segno contrario; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consiglier