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Ordinanza — n. 40394/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40394/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZA GAETANO nato a CATANIA il 28/09/1988 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Speranza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al dolo del delitto contestato perché la lettura del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali come risulta alla pagine 3 e 4; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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prova del dolo recidiva nell'infrazione criminalità persistente permesso di promuovere un procedimento penale dolo determinante reato impossibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZA GAETANO nato a CATANIA il 28/09/1988 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Speranza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al dolo del delitto contestato perché la lettura del provvedimento impugnato è connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali come risulta alla pagine 3 e 4; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera est