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Ordinanza — n. 40392/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40392/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40392/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mossaie Mohamed impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto aggravato e resistenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non quantificato sui minimi edittali. Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata a pag. 7 risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e fornisce adeguato esame delle deduzioni difensive ritenute superate dalla gravità del fatto consistito nella pluralità di pubblici ufficiali qggrediti, cp...cu.kLe c."( dall'entità della violenza esercitata e dalla personalità dell'imputato iti=ititedi numerosi precedenti penali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40392/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata a pag. 7 risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e fornisce adeguato esame delle deduzioni difensive ritenute superate dalla gravità del fatto consistito nella pluralità di pubblici ufficiali qggrediti, cp...cu.kLe c."( dall'entità della violenza esercitata e dalla personalità dell'imputato iti=ititedi numerosi precedenti penali.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina riscossione di pene pecuniarie tentata estorsione modifica della sentenza pena massima

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSSAIE MOHAMED nato il 09/01/1980 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 75/RG 16975

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mossaie Mohamed impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto aggravato e resistenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non quantificato sui minimi edittali.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata a pag. 7 risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e fornisce adeguato esame delle deduzioni difensive ritenute superate dalla gravità del fatto consistito nella pluralità di pubblici ufficiali qggrediti, cp...cu.kLe c."( dall'entità della violenza esercitata e dalla personalità dell'imputato iti=ititedi numerosi precedenti penali.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 202