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Ordinanza — n. 40389/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40389/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40389/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AL ABIBH ZAKARIA nato il 11/01/1993 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 1011 n//RG 16903 1.AAbibh Zakaria impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40389/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis, cod. pen.

Parole chiave

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inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan evasione all'obbligo di contribuzione espatrio illegale insufficiente esenzione dalla pena verosimiglianza dei motivi d'asilo abbandono del procedimento penale

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AL ABIBH ZAKARIA nato il 11/01/1993 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 1011 n//RG 16903

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.AAbibh Zakaria impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e meramente reiterativo di quelli d'appello, disatteso dai giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, tanto da avere riconosciuto la causa di non punibilità per una delle evasioni accertate.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera