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Ordinanza — n. 40387/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40387/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL DUCA PASQUALE nato a CAGLIARI il 15/11/1965 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; ,159)ORG 16833 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Del Duca Pasquale avverso la sentenza in epigrafe; QL esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso shinammissibile perché fondato su un unico motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico in ordine alla pronuncia di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.tatteso l'univoco contenuto delle prove assunte anche alla luce dell'atto di appello in cui la questione non era stata posta, ammettendosi la condotta contestata, ma chiedendosi la sola riduzione della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40387/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.tatteso l'univoco contenuto delle prove assunte anche alla luce dell'atto di appello in cui la questione non era stata posta, ammettendosi la condotta contestata, ma chiedendosi la sola riduzione della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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censure procedurali disdetta in periodo di prova motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen.tatteso l'univoco contenuto delle prove assunte anche alla luce dell'atto di appello in cui la questione non era stata posta, ammettendosi la condotta contestata, ma chiedendosi la sola riduzione della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL DUCA PASQUALE nato a CAGLIARI il 15/11/1965 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; ,159)ORG 16833

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Del Duca Pasquale avverso la sentenza in epigrafe; QL esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso shinammissibile perché fondato su un unico motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico in ordine alla pronuncia di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.tatteso l'univoco contenuto delle prove assunte anche alla luce dell'atto di appello in cui la questione non era stata posta, ammettendosi la condotta contestata, ma chiedendosi la sola riduzione della pena; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estens