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Ordinanza — n. 40386/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40386/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40386/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA LEKE (CUI 03BTKX3) nato il 28/10/1985 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; •n•n 57/RG 16818 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Leke avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva dell'Avvocato Schillaci; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimitàfin quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia all'assenza dei presupposti applicativi della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 3) - atteso che il pubblico ufficiale si è limitato ad applicare le prescrizioni previste per coloro che si trovano in condizioni di particolare pericolosità, come Leke che aveva distrutto tavolo, lavabo e vetri della finestra minacciando di colpire chiunque fosse entrato nella cella, che escludono la violazione dell'art. 3 CEDU -; sia alla qualificazione giuridica dell'aggravante del nesso teleologico tra capo 1 (art. 336 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635 cod. pen.) fondata sulla vicinanza temporale tra le condotte delittuose nel senso che "il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione j esercitata nei confronti del soggetto passivo" (Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986, Bellini, Rv. 0.) inkned otutY ' 17321); sia all'applicazione della recidiva Ynotivata aggrj.. (si vedano pagg. 4 e 5 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto alla luce dei due precedenti specifici di cui il più recente per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, tali da esprimere una pericolosità qualificata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 336 cod. pen, art. 635 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40386/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 393-bis cod. pen. (pag. 3) - atteso che il pubblico ufficiale si è limitato ad applicare le prescrizioni previste per coloro che si trovano in condizioni di particolare pericolosità, come Leke che aveva distrutto tavolo, lavabo e vetri della finestra minacciando di colpire chiunque fosse entrato nella cella, che escludono la violazione dell'art. 3 CEDU -; sia alla qualificazione giuridica dell'aggravante del nesso teleologico tra capo 1 (art. 336 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635 cod. pen.) fondata sulla vicinanza temporale tra le condotte delittuose nel senso che "il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione j esercitata nei confronti del soggetto passivo" (Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986, Bellini, Rv. 0.) inkned otutY ' 17321); sia all'applicazione della recidiva Ynotivata aggrj.. (si vedano pagg. 4 e 5 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto alla luce dei due precedenti specifici di cui il più recente per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, tali da esprimere una pericolosità qualificata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reati violenti crimine di aggressione violenza contro le autorità reati contro la vita e l'integrità della persona uso sproporzionato della forza atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
art. 336 cod. pen
3 CEDU -; sia alla qualificazione giuridica dell'aggravante del nesso teleologico tra capo 1 (art. 336 cod. pen.) e danneggiamento (art.
art. 635 cod. pen
pen.) e danneggiamento (art. 635 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA LEKE (CUI 03BTKX3) nato il 28/10/1985 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; •n•n 57/RG 16818

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Leke avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva dell'Avvocato Schillaci; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimitàfin quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine sia all'assenza dei presupposti applicativi della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 3) - atteso che il pubblico ufficiale si è limitato ad applicare le prescrizioni previste per coloro che si trovano in condizioni di particolare pericolosità, come Leke che aveva distrutto tavolo, lavabo e vetri della finestra minacciando di colpire chiunque fosse entrato nella cella, che escludono la violazione dell'art. 3 CEDU -; sia alla qualificazione giuridica dell'aggravante del nesso teleologico tra capo 1 (art. 336 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635 cod. pen.) fondata sulla vicinanza temporale tra le condotte delittuose nel senso che "il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione j esercitata nei confronti del soggetto passivo" (Sez. 2, n. 5560 del 24/03/1986, Bellini, Rv. 0.) inkned otutY ' 17321); sia all'applicazione della recidiva Ynotivata aggrj.. (si vedano pagg. 4 e 5 in cui viene valutata la complessiva modalità del fatto alla luce dei due precedenti specifici di cui il più recente per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, tali da esprimere una pericolosità qualificata); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estens