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Ordinanza — n. 40385/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40385/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40385/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINI PAOLO nato a ADRIA il 25/06/1966 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 55 1 7/Rg 16807 letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Migliorini avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; e.1/4 ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze aspecifiche di profili di censura in fatto delle prove acquisite già vagliate, con argomenti completi e logici, dalla Corte di appello; ritenuto che la sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su gi-rfc) elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza ipopte~a sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 341- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40385/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 341- bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; e.1/4 ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze aspecifiche di profili di censura in fatto delle prove acquisite già vagliate, con argomenti completi e logici, dalla Corte di appello; ritenuto che la sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su gi-rfc) elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza ipopte~a sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena riesame dell'entità pena scemata imputabilità pena complementare alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 341- bis cod. pen
letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Migliorini avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 341- bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINI PAOLO nato a ADRIA il 25/06/1966 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 55 1 7/Rg 16807

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Paolo Migliorini avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 341- bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; e.1/4 ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze aspecifiche di profili di censura in fatto delle prove acquisite già vagliate, con argomenti completi e logici, dalla Corte di appello; ritenuto che la sentenza impugnata ha negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su gi-rfc) elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza ipopte~a sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 20