Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds and lack of criminal continuity between offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised was repetitive of the arguments already used in the lower court's decision. The appellate court had rejected criminal continuity between the current offense and a prior conviction from November 2016, citing a significant time gap of over fourteen months that negated a common criminal design. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already adopted by the decision under review, particularly when the lower court correctly excluded criminal continuity based on the significant temporal distance between the offenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDITO CROCIFISSO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 14/10/1990 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 49/RG 16774
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile perché reiterativo rispetto all'argomento, coerente e logico, adottato dalla sentenza impugnata che ha escluso di applicare la continuazione tra il delitto contestato in questa sede e quello accertato con la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 3 novembre 2016, per il medesimo reato, per la significativa distanza temporale tra le due condotte pari ad oltre un anno e quattro mesi che esclude il medesimo disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024