Ordinanza — n. 40382/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABELLONIO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 15/06/1984 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv)dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 46/Rg 16764 letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Dabellonio avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. previo riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto, in via preliminare, che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto presentato da un difensore non iscritto nell'apposito albo speciale ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. tale da integrare un vizio originario dell'atto che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 89 cod. pen; Ordinanza — n. 40382/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 46/Rg 16764 letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Dabellonio avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. previo riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto, in via preliminare, che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto presentato da un difensore non iscritto nell'apposito albo speciale ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. tale da integrare un vizio originario dell'atto che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABELLONIO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 15/06/1984 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv)dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 46/Rg 16764
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Dabellonio avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. previo riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto, in via preliminare, che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto presentato da un difensore non iscritto nell'apposito albo speciale ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. tale da integrare un vizio originario dell'atto che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2