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Ordinanza — n. 40379/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for raising non-allowed reasons regarding failure to request substitute penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Evangelista inadmissible for raising reasons not permitted in a final review proceeding. The appellant argued that he was not notified of the judge's decision to apply substitute penalties, claiming a violation of procedural rights. The court rejected this, ruling that defense counsel must actively request the exercise of the judge's official powers to apply substitute penalties under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure, and failure to do so cannot be grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Defense counsel must actively request the judge to exercise the power of substituting short custodial sentences; failure to do so precludes complaining about lack of notification in a final appeal.

Parole chiave

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substitute penalties custodial sentence defense counsel duty final review appeal procedural inadmissibility official powers notification requirement permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
285412); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
art. 545-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
285412); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GAETANO nato a MOLFETTA il 21/09/1964 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 42/ RG. 16742

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Evangelista avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto non posti alla Corte di appello in sede di impugnazione o con motivi nuovi e comunque non ricorre alcuna nullità nell'omesso ovviso in quanto è la difesa a dovere sollecitare l'eventuale esercizio dei poteri ufficiosi del collegio giudicante ai fini indicati; ritenuto, infatti, che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, come nella specie, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non vieíabbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consiglie