Appeal dismissed as inadmissible for raising non-allowed reasons regarding failure to request substitute penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Evangelista inadmissible for raising reasons not permitted in a final review proceeding. The appellant argued that he was not notified of the judge's decision to apply substitute penalties, claiming a violation of procedural rights. The court rejected this, ruling that defense counsel must actively request the exercise of the judge's official powers to apply substitute penalties under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure, and failure to do so cannot be grounds for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Defense counsel must actively request the judge to exercise the power of substituting short custodial sentences; failure to do so precludes complaining about lack of notification in a final appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EVANGELISTA GAETANO nato a MOLFETTA il 21/09/1964 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 42/ RG. 16742
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Evangelista avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto non posti alla Corte di appello in sede di impugnazione o con motivi nuovi e comunque non ricorre alcuna nullità nell'omesso ovviso in quanto è la difesa a dovere sollecitare l'eventuale esercizio dei poteri ufficiosi del collegio giudicante ai fini indicati; ritenuto, infatti, che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, come nella specie, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non vieíabbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consiglie