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Ordinanza — n. 40377/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40377/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40377/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GABRIELE nato a BARI il 26/04/1997 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 38/RG.16716 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Fierro avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione/trasporto di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, sia per eccessività della pena che per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censure adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 6 e 7 ha valorizzato la gravità della condotta delittuosa, che ha messo in particolare rischio la salute pubblica, e la personalità dell'imputato, in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40377/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024.

Parole chiave

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rischi per la salute reati contro la salute pubblica danno alla salute allontanamento nonostante motivi di salute motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
6 e 7 ha valorizzato la gravità della condotta delittuosa, che ha messo in particolare rischio la salute pubblica, e la personalità dell'imputato, in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIERRO GABRIELE nato a BARI il 26/04/1997 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 38/RG.16716

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Fierro avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione/trasporto di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, sia per eccessività della pena che per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censure adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 6 e 7 ha valorizzato la gravità della condotta delittuosa, che ha messo in particolare rischio la salute pubblica, e la personalità dell'imputato, in assenza di elementi positivi non emersi e non allegati; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024.