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Ordinanza — n. 40373/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic sanctions request implicitly rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40373/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Pinna inadmissible because his request for substitute sanctions was raised too generically. The lower court implicitly rejected this request by emphasizing Pinna's criminal capacity and noting the defense's lack of useful elements. Consequently, the appeal was dismissed, and Pinna was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A request for substitute sanctions raised in a generic manner without specific arguments is implicitly rejected if the lower court's reasoning highlights the appellant's criminal capacity and notes the absence of useful elements adduced by the defense.

Parole chiave

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substitute sanctions request generic appeal arguments criminal capacity assessment inadmissible appeal procedural costs award sanzione sostitutiva attenuazione della pena risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA GIOVANNI nato a CARBONIA il 01/05/1948 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; RG. 16681

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Pinna avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la richiesta di sanzioni sostitutive, avanzata in sede di conclusioni in modo del tutto generico, è stata implicitamente rigettata dalla sentenza attraverso un'argomentazione volta a valorizzare la capacità criminale del ricorrente e l'assenza di elementi utili addotti dalla difesa per pervenire a diverse conclusioni; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera