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Ordinanza — n. 40371/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40371/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40371/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO VITO nato a TRANI il 12/12/1971 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 2`t n../1//Rg 16665 letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Caprio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso seno inammissibile perché non consentiti dalla legge. In particolare, quello fondato sulla richiesta di incapacità totale di intendere e di volere del ricorrente non era stato posto con l'atto di appello e comunque la perizia disposta in primo grado aveva ritenuto sussistente solo il vizio parziale del Caprio; con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche la Corte di merito, con argomenti logici e completi rientranti nella propria discrezionalità in ordine alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la gravità del fatto - sottrazione dell'arma di ordinanza mediante lo strappo della fondina, all'appuntato dei carabinieri — a fronte del quale non risultano elementi di segno positivo allegati dalla difesa tale non potendosi ritenere la condizione psichica già ampiamente valutata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40371/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, quello fondato sulla richiesta di incapacità totale di intendere e di volere del ricorrente non era stato posto con l'atto di appello e comunque la perizia disposta in primo grado aveva ritenuto sussistente solo il vizio parziale del Caprio; con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche la Corte di merito, con argomenti logici e completi rientranti nella propria discrezionalità in ordine alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la gravità del fatto - sottrazione dell'arma di ordinanza mediante lo strappo della fondina, all'appuntato dei carabinieri — a fronte del quale non risultano elementi di segno positivo allegati dalla difesa tale non potendosi ritenere la condizione psichica già ampiamente valutata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti porto abusivo di armi prova del dolo permesso di promuovere un procedimento penale perizia psichiatrica insufficiente scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO VITO nato a TRANI il 12/12/1971 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 2`t n../1//Rg 16665

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Caprio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi di ricorso seno inammissibile perché non consentiti dalla legge. In particolare, quello fondato sulla richiesta di incapacità totale di intendere e di volere del ricorrente non era stato posto con l'atto di appello e comunque la perizia disposta in primo grado aveva ritenuto sussistente solo il vizio parziale del Caprio; con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche la Corte di merito, con argomenti logici e completi rientranti nella propria discrezionalità in ordine alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ha valorizzato la gravità del fatto - sottrazione dell'arma di ordinanza mediante lo strappo della fondina, all'appuntato dei carabinieri — a fronte del quale non risultano elementi di segno positivo allegati dalla difesa tale non potendosi ritenere la condizione psichica già ampiamente valutata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024