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Ordinanza — n. 40370/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40370/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Bouyahi Riadh impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16 marzo 2023 che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) oltre che per resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e lesioni (capo C) e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 6, cod. pen., di cui sussistevano tutti i presupposti, da bilanciare con la riconosciuta recidiva. 2.11 ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40370/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) oltre che per resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e lesioni (capo C) e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 6, cod. pen., di cui sussistevano tutti i presupposti, da bilanciare con la riconosciuta recidiva. 2.11 ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida recidiva in stato di ebbrezza imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze ripudiazione riscossione di pene pecuniarie impugnabilità della decisione di rinvio

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUYAHI RIADH nato a METLAOUI( TUNISIA) il 02/11/1982 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 28/ RG. 16664/24

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bouyahi Riadh impugna la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16 marzo 2023 che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) oltre che per resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e lesioni (capo C) e denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 6, cod. pen., di cui sussistevano tutti i presupposti, da bilanciare con la riconosciuta recidiva. 2.11 ricorso risulta sottoscritto personalmente dal ricorrente.

In via preliminare ed assorbente deve rilevarsi che il ricorso per Cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento, non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (da ultimo, Sez. 2, ord. n. 35845 dell'11/09/2024, Ali Las). Per le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre