Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40369/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding drug trafficking sentencing and probation exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40369/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Simone Rocco Cozza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for heroin trafficking, arguing the personal use defense was wrongly rejected and that generic mitigating circumstances were ignored. The court found these arguments generic because the lower court properly relied on specific evidence like the scale and cut-out paper, and correctly denied probation due to the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990: Appeals based on generic claims regarding the application of statutory sentencing provisions or the exclusion of probation are inadmissible when the lower court's decision is grounded in specific factual elements and the defendant's personal circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds drug trafficking conviction probation exclusion mitigating circumstances Cassa delle ammende traffico di cocaina abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
1.Simone Rocco Cozza impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina.
Art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
1.Simone Rocco Cozza impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZA SIMONE ROCCO nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/03/1988 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 25/RG 16653

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Simone Rocco Cozza impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina.

2. Il primo motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova per avere la sentenza escluso la detenzione di stupefacenti ad uso personale, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuta comprovata la condotta delittuosa sulla base di plurimi elementi, indicati alle pagine 3 e 4 della sentenza, quali le dichiarazioni di un acquirente del ricorrente, i contestuali controlli dei carabinieri che lo avevano arrestato nella flagranza dello spaccio, la suddivisione in dosi dell'eroina trovata nella moto ape oltreché il bilancino di precisione e i ritagli circolari, simili a quelli delle dosi confezionate, trovati nel suo appartamento. 3.1! secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è generico in quanto la sentenza impugnata ha fondato la propria valutazione discrezionale sui reiterati e specifici precedenti penali di Cozza per delitti della stessa specie e sull'assenza di elementi favorevoli.

4. Il terzo motivo, che ha censurato l'esclusione della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, d.p.r. n. 309 del 1990, è anch'esso generico in quanto la Corte di merito ha congruamente motivato come il lavoro di pubblica utilità non possa sortire alcuna efficacia di risocializzazione in ragione della personalità dell'imputato.

5. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora Il