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Ordinanza — n. 40368/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40368/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40368/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDAVACCARO ALESSIO nato a BARI il 04/10/1995 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 21/ RG. 16644 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Guardavaccaro avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dall'eccessività della pena che, al contrario, è statadeguatannente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata. Infatti, ai fini della quantificazione sanzionatoria si è dato atto della natura eterogenea delle sostanze detenute a fini di spaccio, dell'organizzazione nel miscelamento per avere maggiori margini di guadagno, della suddivisione in dosi, della professionalità della condotta dimostrata dal rinvenimento di 670 C in banconote di piccolo taglio e di una contabilità dello spaccio, con nomi e numeri, tutti elementi tali da escludere la minima offensività della condotta, a prescindere dall'incesuratezza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40368/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 21/ RG. 16644 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Guardavaccaro avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dall'eccessività della pena che, al contrario, è statadeguatannente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata. Infatti, ai fini della quantificazione sanzionatoria si è dato atto della natura eterogenea delle sostanze detenute a fini di spaccio, dell'organizzazione nel miscelamento per avere maggiori margini di guadagno, della suddivisione in dosi, della professionalità della condotta dimostrata dal rinvenimento di 670 C in banconote di piccolo taglio e di una contabilità dello spaccio, con nomi e numeri, tutti elementi tali da escludere la minima offensività della condotta, a prescindere dall'incesuratezza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali riciclaggio di denaro aggravato sanzione disciplinare dell'avvocato confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDAVACCARO ALESSIO nato a BARI il 04/10/1995 avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 21/ RG. 16644

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Guardavaccaro avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dall'eccessività della pena che, al contrario, è statadeguatannente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata. Infatti, ai fini della quantificazione sanzionatoria si è dato atto della natura eterogenea delle sostanze detenute a fini di spaccio, dell'organizzazione nel miscelamento per avere maggiori margini di guadagno, della suddivisione in dosi, della professionalità della condotta dimostrata dal rinvenimento di 670 C in banconote di piccolo taglio e di una contabilità dello spaccio, con nomi e numeri, tutti elementi tali da escludere la minima offensività della condotta, a prescindere dall'incesuratezza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora Il Pre id nte