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Ordinanza — n. 40226/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40226/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ET HEMAJ EDMOND nato il 10/06/1984 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confernnat D la condanna inflitta a ET HEMAJ EDMOND per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Milano il 17 gennaio 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40226/2024 — snpen · Corte di Cassazione: - che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto ch ,E , per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per partj colare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e cdngiu-ta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, cømmì 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'e- tità del danno o del pericolo (Sez.

Parole chiave

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uso di un documento falso falsificazione di monete esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità prove fabbricate denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confernnat D la condanna inflitta a ET HEMAJ EDMOND per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
- che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ET HEMAJ EDMOND nato il 10/06/1984 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confernnat D la condanna inflitta a ET HEMAJ EDMOND per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen. (fatto commesso in Milano il 17 gennaio 2023); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto ch ,E , per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per partj colare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e cdngiu-ta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, cømmì 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'e- tità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indica; :ione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come a5cadui o nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha desunto l'oggettiva gravità del fatto, animE :o peraltro da dolo intenso del soggetto agente, dalla circostanza che la condotta da questi tenut: - di possesso di carta d'identità contraffatta, esibita in sede di controllo da parte della polizia giuciziaria - fosse stata posta in essere per celare i suoi 53 precedenti penali per furti in abitazidne e l'esistenza di un provvedimento di espulsione pendente a suo carico; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cor la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.00 ,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentu delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi