Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of specific legal grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant, Lovato Paolo, challenged the conviction for theft and fraud without specifying which of the limited statutory grounds for appeal were violated. The court ruled that under the 2017 law reform, appeals against plea agreements are restricted to specific issues like the voluntariness of the plea or legal qualification, and generic complaints fail to meet this threshold.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as voluntariness, legal qualification, or penalty legality; generic complaints lacking specific legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVATO PAOLO nato a SOAVE il 13/09/1983 avverso la sentenza del 19/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VI: RONA ( dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a LOVATO PAOLO per il delitto di cui agli artt. 223, :omma 1, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1 L.F., la pena concOrdat.: con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione )utato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli ari t. 129, e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di f, ori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdottb dal legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la Sente -iza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione Oella , rolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza', all'e rronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sictirezza; - che, in ogni caso, tenuto conto che, in caso di patteggiamento, l'i;ccordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sente - za che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata anche con una succinta descrizione del fatto e con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824), le doglianze sono genericamente articolate, in quanto non accompagnat( dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al iiudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen (Sei . 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 07/01/2015, Rv. 261802); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorn:nte al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 infavon della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cessa delle ammende. Così deciso