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Ordinanza — n. 40216/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as withdrawn by the appellant, ordering payment of court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Rapisarda inadmissible because the appellant personally withdrew the request on October 7, 2024. Although the lower court had confirmed a conviction for offenses under Articles 81 and 612 of the Penal Code, the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of 500 euros to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When a party withdraws their appeal before the Court of Cassazione, the request is declared inadmissible, and the appellant is condemned to pay the associated procedural costs and fines.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of request procedural costs Cassa delle ammende Court of Cassazione minaccia nel diritto penale ripudiazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA FRANCESCO nato a CATANIA il 02/03/1982 avverso la sentenza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che RAPISARDA FRANCESCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore , articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 4 aprile 2024, ch decidendo in funzione di giudice di appello sulle sentenze del giudice di pace, ha confern -iatc la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 81 e 612 cod. pen. (fatto commesso in Catania I 31 gennaio 2019); - che, con dichiarazione in data 7 ottobre 2024, il ricorrente personalmente - • autenticata la sua firma dal difensore di fiducia - ha rinunciato al ricorso; - che tanto comporta che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con coi iseguenziale condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ali: Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il Pre 'dente