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Ordinanza — n. 40210/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and unfounded challenge to specific intent element in fraud bankruptcy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40210/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduction of the sentence for fraudulently bankrupting a company, arguing a lack of specific intent. The court rejected this claim as generic and unsupported, noting the lower court's reasoning was based on plausible inferences from the defendant's actions and the creditor's status. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to bear the associated expenses.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal alleging violation of law regarding the specific intent element in fraudulently bankrupting is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the lower court's reasoning based on plausible inferences does not require re-examination.

Parole chiave

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fraudulently bankrupting specific intent element inadmissible appeal generic grounds plausible inferences bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 223 L.F.
Art. 216 L.F.
- che il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n.
Art. 219 L.F.
Art. 607 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGURNO MASSIMO nato a BELVEDERE MARITTIMO il 08/12/1972 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; Vir

RITENUTO IN FATTO

- che MAGURNO MASSIMO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 gennaio 2024, che, in parziale riforma della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di cui agli artt. 223, 216, commi 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1 L.F., ha ridotto il quantum della pena principale e la durata delle pene accessorie (fatto commesso in Roma il 14 maggio 2014); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla questione della sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte L.F. (occultamento, sottrazione, distruzione delle scritture contabili societarie in pregiudizio dei creditori ovvero a profitto del soggetto agente), è generico e manifestamente infondato, posto che la motivazione, con la quale nella sentenza impugnata si è spiegato come le circostanze:

1) che, pur versando ormai la società in uno stato di conclamato dissesto, l'imputato avesse sottoscritto un gravoso ed oneroso contratto di acquisto, con riserva di proprietà, di un'azienda di ristorazione (fino a quel momento condotta in fitto);

2) che il principale creditore ammesso al passivo fosse l'Erario;

3) che non vi fossero beni suscettibili di costituire l'attivo, deponessero indiziariamente, in maniera univoca, per la strumentalizzazione dalla mancata consegna delle scritture contabili in frode ai creditori, ossia per impedire alla curatela fallimentare di individuare eventuali cespiti o, comunque, attività sui quali l'Erario medesimo si potesse se del caso rivalere (vedasi pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata), non esibisce alcuna illogicità evidente, essendo articolata secondo criteri di plausibile opinabilità di apprezzamento; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consi e estenso