Criminal appeal dismissed for non-compliance with domicile declaration requirements under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to submit a domicile declaration or election with the appeal act. Although the appellant was present in the first instance, the law requires such a declaration for appeals regardless of presence. The court rejected the argument that a prior first-instance declaration implicitly satisfied this requirement, ruling that the specific statutory obligation was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: The requirement to allege or declare domicile in the appeal act is mandatory for admissibility and cannot be satisfied by implicit reference to a prior first-instance declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCINI MANUELA nato a FIRENZE il 27/12/1970 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di BACCINI MANUELA avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Tribunale di Prato in data 27 febbraio 2023 in relazione ai delitti di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, 217, comma 1, n. 4 e 224, comma 1, L.F., evidenziando come all'atto di appello, corredato da specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputata al difensore, non era allegata alcuna elezione o dichiarazione di domicilio; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, denunciando vizio di violazione di legge processuale (sub art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater, cod. proc. pen.), sul rilievo che la Corte territoriale era incorsa in un errore di fatto circa lo status processuale dell'imputata stessa, che era stata presente e non assente nel giudizio di primo grado, di modo che per effetto di tale svista aveva malamente applicato sia la norma di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che quella di cui all'art. 581, comma 1-ter cod.proc.pen., che sembrerebbe richiedere solo per l'imputato assente l'allegazione all'atto di appello della dichiarazione o elezione di domicilio, comunque, nel caso di specie effettuata nel giudizio di primo grado presso il difensore di fiducia ed implicitamente richiamata nel mandato dell'Il luglio 2023, successivo alla pronuncia della sentenza appellata, con il quale era stata confermata la nomina del difensore di fiducia domiciliatario; - che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che, sebbene risponda al vero il fatto che l'imputata, nel primo grado di giudizio, non fosse stata "assente" ma "presente", di modo che non era certamente pertinente il richiamo operato nell'ordinanza impugnata all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., relativo all'impugnazione dell'assente, ciò nondimeno, correttamente la Corte di merito ha rilevato anche che, in allegato all'atto di appello, non era stato depositato alcun atto di dichiarazione o elezione di domicilio; atto necessario, ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter, cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione anche nel caso di imputato presente al giudizio di cui si impugna l'esito decisorio (cfr.
Sez. 5, n. .27707 del 30/05/2024, non massimata); - che non coglie, comunque, nel segno il rilievo secondo cui nel mandato ad impugnare dell'Il luglio 2023 l'elezione di domicilio, pur inesistente, dovesse essere considerata implicitamente confermativa della precedente, resa nel corso del giudizio di primo grado, posto che questa Corte ha affermato che l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi equipollente all'allegazione dell'atto (Sez. 2, n. 23275 del 09/05/2024, Rv. 286361;
Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Rv. 286269): condizione di adempimento sostanziale dell'onere di allegazione che non risulta, dunque, rispettata nel caso concreto; I - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigliere