Italian Court dismisses appeal on prescription and suspended sentence grounds as generic and factually unsupported.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Guido Paoloni's cassation appeal inadmissible for failing to substantiate two specific grounds. The appellant argued for prescription of the crime and a suspended sentence, but the court found both arguments generic and contradicted by prior rulings and the cumulative sentence limits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: A generic appeal alleging prescription or requesting a suspended sentence is inadmissible if it fails to specifically contest the established facts or the statutory limits on cumulative sentences.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAOLONI GUIDO nato a FERMO il 01/08/1940 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che PAOLONI GUIDO ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12 dicembre 2023, che, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte - che, con sentenza Sez. 1, n. 30511 del 6 aprile 2023 aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 1 febbraio 2022 limitatamente alla sospensione condizionale della pena richiesta dal ricorrente - ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 e 216, comma 1, n. 1 L.F., negandogli il beneficio richiesto, e dichiarando inammissibile il motivo di appello avente ad oggetto la prescrizione del reato; - che, in data 23 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria con la quale ha meglio lumeggiato le doglianze di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è generico e manifestamente infondato, perché non si confronta con quanto al riguardo affermato da questa Corte nella sentenza rescindente, richiamando il diritto vivente, secondo cui «Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale» (Sez.
U, n. 4904 del 26/03/1997, Rv. 207640); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della sospensione condizionale della pena, è generico, perché non attacca specificamente la seconda ed autosufficiente ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia il divieto di cui alla disposizione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. (a tenore della quale:«La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen.»); divieto, comunque, operante nei riguardi del ricorrente - che non ha specificamente contestato le risultanze del certificato del casellario giudiziale per come riportate nella sentenza impugnata -, già condannato alla pena di anni uno e mesi quattro per il delitto di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena, che cumulata con la pena di anni due di reclusione, irrogatagli per il reato di cui alla regiudicanda, supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigliere este