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Ordinanza — n. 40196/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for simple bankruptcy due to generic complaints and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40196/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for simple bankruptcy. The appellant raised generic complaints regarding the legal reasoning and the sentencing severity, arguing for a new evaluation of the evidence and the penalty. The court rejected these arguments, noting that the first complaint merely repeated issues already properly addressed by the trial judges and that the second complaint improperly sought a new assessment of the sentence, which falls within the discretion of the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic complaints that merely reproduce issues already adequately examined by the lower courts or seek a new evaluation of the sentence, which is within the discretion of the trial judge provided the decision is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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simple bankruptcy conviction inadmissible appeal generic complaints sentencing discretion Cassation procedure bancarotta fraudolenta danno patrimoniale procurato con astuzia irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013
207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi - sul detto capo - sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO MAURIZIO GERARDO nato a LAMEZIA TERME il 17/10/1956 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CRISTIANO MAURIZIO GERARDO limitatamente al delitto di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 n. 1 L.F. (capo B), con conseguente rideterminazione delle pene inflittegli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, in data 18 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha articolato due motivi nuovi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta semplice patrimoniale, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha efficacemente valorizzato la decisiva circostanza che già a partire dal 2014 la società amministrata dall'imputato versava in un'evidente situazione di difficoltà e che, a dispetto di ciò e dell'ulteriore dato che nell'esercizio 2015 la società stessa aveva perso totalmente il capitale sociale, egli non aveva adottato alcun provvedimento in grado di impedire il dilagare della situazione debitoria) e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi - sul detto capo - sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, cui la Corte di appello si è distaccata dal minimo edittale di pena per il delitto di cui all'art. 217 L.F, congruamente valorizzando la «grave imprudenza dell'imputato, il quale aveva mantenuto una condotta inerte nonostante la totale erosione del capitale sociale, nonché l'entità, seppur contenuta ma non irrisoria del passivo fallimentare» (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consiglier