Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for attempted violence, citing generic grievances and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Angelo Caputo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for attempted violence and the sentencing, arguing violations of law and insufficient reasoning. The court rejected these claims as generic grievances that merely request a re-evaluation of evidence already properly assessed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on generic grievances regarding the assessment of evidence or the exercise of sentencing discretion are inadmissible in the Supreme Court unless they demonstrate specific, decisive, and unexpected misinterpretations of the evidence or manifest arbitrariness in the penalty determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO ANGELO nato a BARI il 23/06/1986 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CAPUTO ANGELO per il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen. (fatto commesso in Palo del Colle il 29 e 30 ottobre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata in punto di conferma del riconoscimento della responsabilità concorsuale del ricorrente nel delitto di tentata violenza privata, è affidato a doglianze generiche, perché indeterminate e, comunque, meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 9 - 11), e, infine, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, oltre che affidato a doglianze generiche, perché reiterative dei rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che le gravi modalità di commissione del reato e l'intensità del dolo, connesse alla presentazione degli imputati presso la casa della parte offesa nottetempo e alla richiesta, rivolta finanche alla madre di questi, di chiamare il figlio, giustificassero lo scostamento dal minimo edittale operato dal giudice), e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi parimenti pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato oltretutto conto della significativa capacità a delinquere degli imputati tutti gravati da significativi precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il Consigli