Cassation court dismisses appeal for non-punishability due to lack of merit review scope and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto D'Agostino inadmissible regarding a conviction for escape. The appellant challenged the denial of non-punishability based on minor offense status, arguing the lower court failed to consider an unrelated act of waste disposal. The court ruled that appeals cannot review substantive merit evaluations and that the cited external facts were irrelevant to the criminal liability assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot challenge the substantive merit evaluations of the lower court regarding the existence or significance of facts for non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ALBERTO nato a MESSINA il 22/11/1971 T avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alberto D'Agostino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge in relazione al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. perì.), contestando la relativa valutazione della Corte d'appello e rilevando la non consentita valorizzazione, a tal fine, di un fatto estraneo all'accusa.
2. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza non è consentita, perché contesta le valutazioni di merito contenute in sentenza, le quali, però, sono estranee all'ambito di sindacato del giudice di legittimità. La seconda è manifestamente infondata, ben potendo il giudice di merito valutare, ai fini del giudizio di cui all'art. 131-bis, cit., fatti e comportamenti significativi, indipendentemente dalla loro rilevanza penale; che, dunque, pub.,a- anche essere inesistente o — come nel caso in esame — essere in corso di accertamento in altro processo (nello specifico, l'abusivo smaltimento di rifiuti mediante combustione durante l'allontanamento dal luogo di detenzione).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 sette