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Ordinanza — n. 40108/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Lorenzo Domenico inadmissible without formalities. The appellant challenged a Naples Tribunal decision based on alleged lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but these grounds were not permitted under Article 448, paragraph 2-bis. The court ruled that the cited issues did not concern specific grounds such as the defendant's will, correlation with the judgment, legal qualification, or penalty legality, thus rejecting the appeal and ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds permitted by law; appeals citing other reasons are inadmissible without formalities.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure non-permitted grounds of appeal inadmissible without formalities court costs and fines delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 c.p.p.), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso proposto da DI LORENZO DOMENICO avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art.
Art. 129 c.p.p.
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da DI LORENZO DOMENICO avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art.
art. 129 c.p
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO DOMENICO nato a NAPOLI il 20/01/1976 avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIrdato_avviso~ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto da DI LORENZO DOMENICO avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.