Criminal appeal dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Lorenzo Domenico inadmissible without formalities. The appellant challenged a Naples Tribunal decision based on alleged lack of reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but these grounds were not permitted under Article 448, paragraph 2-bis. The court ruled that the cited issues did not concern specific grounds such as the defendant's will, correlation with the judgment, legal qualification, or penalty legality, thus rejecting the appeal and ordering the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must cite specific grounds permitted by law; appeals citing other reasons are inadmissible without formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO DOMENICO nato a NAPOLI il 20/01/1976 avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIrdato_avviso~ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto da DI LORENZO DOMENICO avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.