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Ordinanza — n. 40107/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40107/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da CONTI GIANPIERO avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena concordata), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 40107/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena concordata), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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momento del reato allegazioni di persecuzione contraddittorie contravvenzione alla circolazione ritardo ingiustificato dell'azione penale momento della trasmissione delle prove attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso proposto da CONTI GIANPIERO avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art.
art. 129 c.p
pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI GIANPIERO nato a ASTI il 27/03/1983 avverso la sentenza del 25/06/2024 del TRIBUNALE di IMPERIApato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto da CONTI GIANPIERO avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, per indeducibilità delle censure proposte (mancanza di motivazione sui presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena concordata), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.