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Ordinanza — n. 40105/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because Giuseppe Calabrese personally submitted it rather than through a qualified defense attorney. The appeal challenged a second-instance conviction for aggravated theft, but the law requires such appeals to be signed by lawyers registered in the special register. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the defendant to pay the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be submitted by qualified defense lawyers; personal submission by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense lawyer requirement personal appeal by accused special register of lawyers procedural defect dismissal Cassazione appeal rules legal representation mandate prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 04/07/1985 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha condannato CALABRESE GIUSEPPE alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli art. 110, 624, 625 nn. 1,2, 5 e 7, per furto pluriaggravato di una autovettura in concorso con altri.

2. Giuseppe Calabrese ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza, avendo rilasciato mera delega al deposito dell'atto all'avvocato Vincenzo Iovine presso il cui studio ha eletto domicilio.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma I, e 613, comma I, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre