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Ordinanza — n. 40104/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Benavides Estupinan Jorge Alberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for traffic offenses, arguing violations of procedural and substantive laws regarding liability and sentencing. The court rejected the appeal because the lower courts had already thoroughly addressed the legal arguments, and the appellant failed to provide specific, distinct criticism of the reasoning used.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not constitute a specific and distinct criticism of the legal reasoning of the lower court, merely repeating arguments already adequately examined and dismissed.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism traffic offense liability procedural violation claim court costs and fine gravi addebiti penali deposizioni attendibili principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 192 cod.proc.pen
strada, assenza di antigiuridicità del fatto e violazione dell'art. 192 cod.proc.pen.
art. 131 bis cod.pen
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.;
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAVIDES ESTUPINAN JORGE ALBERTO nato il 22/04/1967 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Triettka confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 14 febbraio 2022 che aveva dichiarato BENAVIDES ESTUPINAN .JORGE ALBERTO responsabile del reato di cui all' art. 186 co.7 C.d.S., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle norme integratrici dell'art. 186, comma 3, cod. strada, assenza di antigiuridicità del fatto e violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e travisamento della prova testimoniale;

b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.;

c) erronea applicazione della legge e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta responsabilità penale, della regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato come riportato dal Tribunale, dalla testimonianza del teste Gazzola, dalle gravità della condotta emersa in dibattimento, dai precedenti specifici ed omogenei), emerge che l'uomo aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stesso aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.

La Corte territoriale ha poi motivato in punto di adeguata mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena (ben due precedenti penali specifici dimostrativi della scelta di tenere una condotta di guida sistematicamente violativa delle regole imposte a tutela della sicurezza collettiva). Il ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle FA4/00.< spese processuali e della somma di euro tremila la Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 1