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Ordinanza — n. 40103/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific appeal reason regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's sole ground of appeal concerned the sentencing motivation, which was not specifically raised in the prior appeal. The appellant argued for a review of the punitive treatment, but the court noted this issue was already addressed in the appellate judgment. Consequently, the court applied the principle that such arguments require specific formulation in the appeal to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 605 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not correspond to the specific reasons formulated in the prior appeal, particularly regarding sentencing motivation which must be explicitly challenged.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing motivation review specific appeal reason requirement appellate court judgment criminal procedure law adeguamento della pena revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 605 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
(Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTEA SIMONA nato il 24/02/1989 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; o Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Vercelli del 25 gennaio 2022, con la quale CRISTEA SIMONA era stata ritenuta responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 110, 61 n. 7, 624 e 625 cod.pen., per essersi appropriata, abbracciandolo e afferrandogli il braccio, dell'orologio Patek Philippe mod. Aquanaut che la parte offesa portava al polso e dandosi alla fuga. Con l'aggravante di aver commesso il furto con destrezza ed avendo cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità.

2. Cristea Simona, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello. 3.11 motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, rappresentando l'insussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al contrario la prevalenza degli elementi negativi ( gravità dei fatti, valore economico, condizioni soggettive, mancanza di resipiscenza); peraltro, si tratta di pena prossima al minimo edittale, trattandosi di furto pluriaggravato, per cui vale il consolidato principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - Rv. 256464 - 01).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso "n Roma, il 17 ottobre 2024 La Consigli