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Ordinanza — n. 40102/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40102/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40102/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la i)vé..vfé- sentenza del Tribunale , della stessa sede del 12 ottobre 2023 che dichiarato P-- Issara Gerardo responsabile del reato di cui agli artt. 186 co.7 C.d.S.. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'espletamento degli accertamenti sanitari.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40102/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato), emerge che l'imputato aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stessa aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. Il ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

Parole chiave

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esame di cassazione riesame della domanda d'asilo impugnabilità della decisione di rinvio asserzione difendibile decisione incidentale impugnabile contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSARA GERARDO nato a TORINO il 17/11/1962 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la i)vé..vfé- sentenza del Tribunale , della stessa sede del 12 ottobre 2023 che dichiarato P-- Issara Gerardo responsabile del reato di cui agli artt. 186 co.7 C.d.S..

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'espletamento degli accertamenti sanitari.

3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputato), emerge che l'imputato aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che lo stessa aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. Il ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Ftwo spese processuali e della somma di euro tremila Mia Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2