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Ordinanza — n. 40101/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for theft conviction due to inadmissible procedural grounds regarding recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40101/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Kouthar Oussama inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant challenged his conviction for theft with aggravating circumstances, arguing that generic mitigating factors should outweigh the recidivism and that the sentence was improperly calculated. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court without presenting new legal grounds capable of overturning the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present new legal arguments capable of affecting the judgment; mere repetition of issues already decided by the lower courts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism aggravation theft conviction procedural grounds Court of Cassation mitigating circumstances legal argumentation carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, Cig,CUF113 ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, Cig,CUF113 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOUTHAR OUSSAMA nato il 28/12/1999 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. KOUTHAR OUSSAMA, a mezzo del proprieo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di una somma di danaro e di un telefono cellulare custoditi all'interno di un bar, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, con la recidiva, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti ed alla determinazione della pena.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da puntuali censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha trattato la questione affermando che la recidiva semplice contestata non poteva essere esclusa, che la pervicacia dimostrata nella ricerca del bene da sottrarre non consentiva di attribuire prevalenza alle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che la pena era contenuta in misura prossima ai minimi, anche considerando la complessiva gravità oggettiva della condotta.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, Cig,CUF113 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Af F9vc,,u processuali e al versamento della somma di euro tremila chlla Cassa delle ammende. (h_ Così deciso in Roma il 17 otto