Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40099/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are repetitive of already reviewed merits issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40099/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Marco Ricci's appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements. Ricci challenged a lower court's conviction for theft with recidivism aggravation, arguing errors in applying recidivism rules and sentencing. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must not be merely repetitive of issues already decided by the lower courts; if the appellate judgment adequately addresses the contested points, the appeal is inadmissible for lack of new grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility repetitive grounds dismissal recidivism aggravation theft of luggage Italian procedural law domanda di ricusazione ricorso straordinario per nullità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, darselahR,E3 ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, darselahR,E3 ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MARCO nato a CARBONIA il 29/02/1984 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. RICCI MARCO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di un marsupio contenente vari documenti all'interno della stazione ferroviaria, con l'aggravante di aver commesso il fatto sul bagaglio di viaggiatore, con la recidiva specifica e reiterata, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione della recidiva ed alla determinazione della pena.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da puntuali censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

I ricorrenti, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha trattato la questione affermando che la recidiva contestata non poteva essere esclusa, dato che la condotta era stata realizzata in modo repentino ed efficace, confermando la sintomaticità di una maggiore pericolosità sociale ed i precedenti del prevenuto rivelavano la dimestichezza maturata nella perpetrazione dei furti, frequentando non casualmente la stazione ferroviaria ed approfittando del momento migliore per depredare le vittime.

Inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che la pena era contenuta in misura prossima ai minimi.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, darselahR,E3 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al "papqamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremilakhlla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottob