Criminal appeal dismissed for irrelevance; facts do not relate to the appealed judgment on attempted theft recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the submitted facts bore no relation to the contested judgment. The lower court had excluded recidivism based on the defendant's modest dangerousness and lack of cunning, while the appellant argued for its application. The court ruled that since the appeal's content did not address the specific reasoning of the appealed decision, it was procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal must relate to the contents of the contested judgment; otherwise, it is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERONI FRANCESCO LUIGI nato il 20/05/1986 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. MERONI FRANCESCO LUIGI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentativo di furto all'interno di un negozio, con violenza sulle cose, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione della recidiva;
2. il ricorso è inammissibile in quanto privo di relazione con i contenuti della sentenza impugnata, che ha escluso la recidiva per essere il fatto manifestazione di un livello di pericolosità modesto, anche per l'assenza di particolare scaltrezza.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ciascuno ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissíbile il ricorso e condanna il ricorrente al.papamento delle spese pr F4 vvp, processuali e al versamento della somma di euro tremilalla Cassa delle ammende. k Così deciso ín Roma il 17 ottobre 2024.