Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific appeal reason regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a specific ground of appeal regarding the sentencing determination. Although the lower court had addressed the sentencing issue in its judgment, the appellant's cassation petition only cited a general defect of motivation without pinpointing the specific error. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of appeal do not correspond to the specific grounds of appeal formulated in the appeal judgment, even if the lower court addressed the issue substantively.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRONE MICHELE ALESSANDRO nato a ALZANO LOMBARDO il 19/02/1963 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, con la quale, a seguito di rito abbreviato, PERRONE MICHELE ALESSANDRO era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, dei reati previsti dagli artt. 624 e 625, comma 1 nn.4 e 6) e 493-ter cod.pen. in continuazione fra di loro, così riqualificata l'originaria contestazione; il Tribunale aveva ritenuto la continuazione tra i reati oggetto di contestazione e quelli relativi alla sentenza del Tribunale di Milano del 22 maggio 2017 e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per il reato di furto pluriaggravato e lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni due e mesi uno di reclusione, cosi ottenuta ( per la continuazione con i reati per la sentenza del 25 maggio 2017, anni 1 e mesi 5 di reclusione, mesi 12 di reclusione- sei mesi per ogni reato contestato, diminuita per il rito a mesi 8 di reclusione.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta vizio di motivazione riferito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nonostante sul punto fosse stato formulato specifico motivo di appello.
3. Il motivo è inammissibile in quanto inerisce al trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza abbia motivato sul punto, nei termini sopra indicati e specificando che tale pena dovesse ritenersi equa e non eccessiva ai sensi dell'art. 133 cod.pen., posto che il primo reato era un furto aggravato con pena edittale da tre a dieci anni, mentre il reato del capo 2) prevedeva una pena minima di un anno ed una pena massima di cinque anni; si trattava, poi di condotta grave, posta in essere da soggetto gravato da precedenti penali.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024 La Consigi era