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Ordinanza — n. 40093/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a necessary critical analysis of the lower court's arguments. The appellant argued that admitting responsibility should have mitigated the consequences of the negligent conduct under Article 62, Section 6 of the Penal Code. The court rejected this, stating that the territorial judges correctly exercised their discretionary power in denying the mitigating circumstance without violating legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 62 comma 6 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to critically analyze the lower court's reasoning, as the judges' discretionary denial of a mitigating circumstance is justified if coherent with the institution's ratio.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis discretionary power mitigating circumstance negligent conduct Cassazione Roma spese processuali accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 comma 6 cod. pen.
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod.
art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -e-413~a ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 62 comma 6 cod. pen
268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -e-413~a ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.
sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017
è stato adeguatamente giustificato daì giudici territoriali che hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv.
sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021
271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep.
n. 1913 del 20/12/2018
282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep.
sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020
275509- 03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ROBERTO nato a CARRARA il 12/12/1990 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. AHMETOVIC ROBERTO, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di parziale riforma ( solo quanto alla pena inflitta) della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose ed omissione di soccorso, per violazione di legge nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., in quanto l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato non aveva effettivamente eliso o attenuato le conseguenze dannose della condotta colposa.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod. pen. è stato adeguatamente giustificato daì giudici territoriali che hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509- 03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 3.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -e-413~a ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 0,1 FAV•RX processuali e al versamento della somma di euro tremilàifila Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre